STATUTO
Art. 1 – È costituita una fondazione denominata “Fondazione MALVINA MENEGAZ per le Arti e le Culture” con sede in Castellalto (TE), frazione Castelbasso, Palazzo Clemente, Via XXIV Maggio n. 28.
La Fondazione potrà costituire altre sedi secondarie in Italia ed all’estero.
Art. 2 – La Fondazione non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata.
Essa potrà svolgere la sua attività in ambito nazionale, non avendo vincoli territoriali.
La Fondazione, per conseguire le finalità di cui alla premessa dell’atto costitutivo, intende: – perseguire scopi di utilità sociale volti a soddisfare il bisogno e a stimolare il desiderio di arricchimento culturale;
– promuovere, entro l’ambito di quanto previsto nel punto precedente, iniziative atte alla conoscenza e valorizzazione delle arti e della cultura nazionali e di quelle internazionali; – realizzare dette iniziative assumendo la cultura non solo come espressione più alta dello spirito dell’uomo, ma anche quale coscienza critica dell’esperienza; – proporre Castelbasso e le strutture della Fondazione come spazio dinamico per dette iniziative, favorendo a tal fine la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, urbanistici, architettonici e ambientali del borgo, in modo da inserirlo in un circuito di siti consimili, il quale abbia come finalità la diffusione della cultura. Per il perseguimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, tra l’altro:
a) svolgere attività di studio, di promozione, di intervento sia direttamente sia organizzando o favorendo riunioni, convegni, conferenze, seminari, concerti, stages, corsi di formazione, mostre ed ogni altra iniziativa, ivi compresa la costituzione di un corpus librario e documentale, purché rispondente alle finalità istituzionali;
b) promuovere intese con enti pubblici e privati scientifici, culturali, religiosi ed educativi, italiani e stranieri.
c) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private la cui attività possa concorrere, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli scopi della fondazione.
Art. 3 – Il patrimonio della Fondazione è costituito da:
a) la somma versata dal fondatore Osvaldo Menegaz in sede di atto costitutivo.
b) le elargizioni fatte ed i contributi erogati da Enti o da privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
c) i fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni, debitamente autorizzate a norma di legge, per compiere interventi relativi a beni che rientrino nel patrimonio della Fondazione;
d) i beni mobili ed immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo e che siano destinati al patrimonio;
e) le somme prelevate dai redditi, che il Consiglio di Amministrazione, con proprie deliberazioni, disponga di destinare ad incrementare il patrimonio. Il patrimonio della Fondazione potrà venire aumentato con oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni da parte di Enti e privati.
Art. 4 – Per l’adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone:
a) dei redditi del patrimonio di cui all’art. 3 del presente Statuto;
b) dei beni mobili e immobili i quali non siano destinati ad incremento del patrimonio;
c) delle somme che pervengano alla Fondazione da Enti o privati interessati ai suoi fini, le quali non siano destinate ad incremento del patrimonio;
d) delle somme che derivino da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, le quali vengano destinate con motivata delibera del Consiglio di
Amministrazione ad uso diverso dall’incremento del patrimonio;
e) delle entrate di cui all’art. 6 e da ogni altra entrata comunque denominata e di qualsiasi natura non espressamente destinata ad incremento del patrimonio. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio.
Art. 5 – La qualifica di Fondatore è trasmessa sia per atto tra vivi che mortis causa.
Art. 6 – Saranno nominati “Benemeriti” gli Enti o i privati, italiani o stranieri, le cui donazioni alla Fondazione, in beni mobili o immobili, saranno giudicate di ragguardevole valore.
Art. 7 – Sono Organi della Fondazione:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di Amministrazione
c) il Collegio dei Revisori
Art. 8 – Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, firma gli atti, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita il potere che il Consiglio gli delega in via generale e di volta in volta.
Art. 9 – Il Vice Presidente della Fondazione sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
Art. 10 – l Consiglio di Amministrazione è formato da cinque a nove membri.
È membro di diritto il Fondatore.
Art. 11 – La carica di Presidente spetterà di diritto, vita sua durante, al fondatore sig. Osvaldo Menegaz, il quale potrà in ogni momento rinunciarvi.
Art. 12 – Il Consiglio di Amministrazione nomina, con la maggioranza assoluta dei presenti, un Comitato di Esperti con compiti di consulenza scientifica, composto da almeno tre membri, che rimangono in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione e possono essere riconfermati.
Art. 13 – Il Consiglio di Amministrazione nomina, con la maggioranza assoluta dei presenti, un Comitato Operativo a composizione numerica non determinata, cui è affidato il compito di contribuire a realizzare le iniziative deliberate dal medesimo Consiglio.
Art. 14 – Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’Amministrazione del patrimonio della Fondazione in via tanto ordinaria che straordinaria e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie.
Art. 15 – Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sotto la presidenza del Presidente o del Vice Presidente e delibera validamente almeno quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica.
Art. 16 – Il Comitato degli Esperti ha compiti di consulenza scientifica; predispone i programmi di lavoro e di interventi da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, esprime pareri sugli argomenti e le iniziative che il medesimo Consiglio sottopone al suo esame.
Art. 17 – Il Comitato Operativo ha compiti di realizzazione pratica delle iniziative deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 18 – Il Presidente della Fondazione riunisce almeno una volta l’anno i Sostenitori della Fondazione.
Art. 19 – L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascuno anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2009.
Fermo restando il controllo esercitato dall’Autorità tutoria ai sensi dell’art. 25 C. C., la gestione della Fondazione e del suo patrimonio sarà sottoposta ad un Collegio dei Revisori.
Art. 20 – Il Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione si compone di tre membri, nominati rispettivamente due dal Consiglio di Amministrazione, mentre il Presidente è designato dal Presidente del Tribunale competente.
Art. 21 – La Fondazione è costituita senza limiti di durata.
Art. 22 – Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite, salvo il rimborso spese. Le riunioni degli organi della Fondazione si svolgono, normalmente, in Castelbasso.
Art. 23 – Per la prima volta, la nomina delle cariche sociali può essere effettuata in sede di atto costitutivo.
Art. 24 – Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.